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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DI AMICIZIA COSTA RICA-ITALIA
A.N.A.C.R.I.
“ Dr. Carlos Luis Collado Martínez ”
ART. 1 Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi dell’art. 12 e sg. cod. civ., l’Associazione
denominata Associazione Nazionale di Amicizia Costa Rica - Italia, abbreviabile in “A.N.A.C.R.I.”,
con sede a ROMA in Viale Città d’Europa 22.
L’Associazione si avvale di un proprio simbolo-logo, depositato e
registrato a proprio nome. La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 Principi ispiratori
L’Associazione Nazionale d’Amicizia Costa Rica – Italia,
d’ora in poi, “A.N.A.C.R.I.”; è un’Associazione
di promozione sociale e culturale, democratica, autonoma e pluralista delle
persone che vogliono operare, nel rispetto della Costituzione Italiana
per lo sviluppo dei rapporti d’amicizia, di solidarietà e
collaborazione tra i due paesi.
L’A.N.A.C.R.I. si ispira ai principi della solidarietà, dell’uguaglianza
e della fraterna collaborazione tra i popoli, contro ogni forma di razzismo
e di oppressione, per la salvaguardia dei diritti umani collettivi e individuali,
per la salvaguardia dell’ambiente e per il consolidamento della pace
nel mondo.
L’A.N.A.C.R.I. è apartitica, aconfessionale e non ha fini
di lucro, nemmeno indiretto. Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come
i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun
caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti
in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
L’A.N.A.C.R.I. contribuirà con proprie iniziative allo sviluppo
dei rapporti e dei vincoli di amicizia tra l’Italia e il Costa Rica
senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
A tale scopo l’A.N.A.C.R.I. tra l’altro organizza e promuove
conferenze, riunioni, spettacoli, viaggi, mostre, congressi, convegni,
scambi culturali, diffusione d’informazioni e notizie, ricerche di
mercato, studi e documentazione.
Inoltre l’A.N.A.C.R.I. favorirà la collaborazione ed i buoni
rapporti tra le autorità istituzionali, le associazioni e le organizzazioni
dei due Paesi.
ART. 3 Scopi e attività
L’A.N.A.C.R.I. si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri
soci alla vita della comunità per attuare i principi sanciti nella
legge della Regione Lazio n. 22 del 1 settembre 1999, della legge n. 383/2000,
della Repubblica Italiana che disciplina le Associazioni di promozione
sociale; ma particolarmente ai principi plasmati nella Carta delle Nazioni
Unite, firmata dai 51 membri originari ed adottata per acclamazione a San
Francisco il 26 giugno 1945.
Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare
per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’A.N.A.C.R.I.
si propone di:
a) promuovere l’unione tra la comunità costaricense residente
in Italia, rafforzando così l’appartenenza alle nostre radici
culturali, favorendo inoltre l’interrelazione e l’interscambio
d’idee col proposito di favorire i legami d’amicizia e solidarietà,
b) promuovere l’interscambio socio-culturale, scientifico, artistico
fra Italia e Costa Rica, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni
elettive, gruppi ed associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali,
università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici,
s’impegna a sollecitare alle autorità competenti una cooperazione
tecnica, scientifica, economica, culturale, artistica di comune interesse,
c) promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni dei due paesi,
d) promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni,
seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, festival ed iniziative
di turismo sociale,
e) promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale,
sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l’attività dell’Associazione,
senza fini di lucro, quale strumento di fratellanza, la collaborazione
e la valorizzazione della cultura multietnica e la solidarietà fra
i popoli,
f) curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie,
ecc. per la conoscenza reciproca della storia, della cultura e della realtà socio-economica
dell’Italia e del Costa Rica,
g) mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche costaricensi
in Italia e quelle italiane in Costa Rica.
ART. 4 Patrimonio
L’A.N.A.C.R.I. trae le proprie risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, Regioni, enti locali, enti o istituzioni
pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di - attività economiche di natura
commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.
L’esercizio finanziario dell’A.N.A.C.R.I. ha inizio il primo
gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine d’ogni
esercizio sociale il Comitato Direttivo (d’ora in poi CD) redige
il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede
sociale, unitamente alla relazione sulla gestione e a quella del Collegio
dei Revisori, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea
ordinaria annuale convocata per l’approvazione entro e non oltre
il 30 di aprile.
ART. 5 Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Sono membri dell’A.N.A.C.R.I. i soci fondatori e tutti i soggetti,
persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo
di lucro o economico, che s’impegnino a contribuire alla realizzazione
degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’A.N.A.C.R.I.
si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma
volontaria, libera e gratuita dei propri associati; pertanto i soci s’impegnano
a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi
consensualmente assegnate.
Solo nel caso di particolare necessità può avvalersi di prestazioni
retribuite di lavoro autonomo o dipendente ai propri associati o a persone
non associate.
Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute
per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti
dal C.D.
ART. 6 Criteri d’ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione d’apposita
domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande d’ammissione si pronuncia il C.D.; le eventuali reiezioni
debbono essere motivate.
Il C.D. cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all’A.N.A.C.R.I. almeno un mese prima dello scadere dell’anno
solare in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su
proposta del C.D. per:
- mancato versamento della quota associativa durante due anni,
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione,
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che le sono contestati, consentendo
facoltà di replica. Qualunque diatriba sarà risolta in ultima
istanza dal Collegio dei Probiviri con provvedimento definitiva e impugnabile.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
ART. 7 Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi,
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione,
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
I soci hanno diritto:
- di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente
Statuto,
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione,
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto, diretto o per
delega,
- ad accedere alle cariche associative,
- di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune
né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
ART. 8 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’A.N.A.C.R.I.:
- L’Assemblea dei Soci,
- Il Comitato Direttivo
- Il Collegio dei Probiviri,
- Il Collegio dei Sindaci Revisori,
- Il Presidente.
Le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito nel
rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.
Ai titolari delle cariche spettano in ogni caso il rimborso delle spese
sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.
ART. 9 Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere
ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva,
dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro
associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di
due deleghe.
L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta l’attività dell’A.N.A.C.R.I
ed in particolare:
- approva il bilancio consuntivo,
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni,
- elegge i componenti del Comitato Direttivo, determinandone il numero,
del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri,
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal C.D.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del C.D. almeno
una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo
ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato Direttivo, il Collegio
dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci Revisori, oppure 1/10 (un
decimo) degli Associati ne ravvisino l’opportunità; in tal
caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni
dalla convocazione.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal
Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, in caso di
assenza d’entrambi, da altro membro del C.D. eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione,
contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l’orario
della prima convocazione. L’Assemblea è validamente costituita
in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno
dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Ogni deliberazione dell'Assemblea avviene a scrutinio palese, salvo
richiesta diversa approvata da 2/3 (due terzi) dei componenti. Le deliberazioni
dell’Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla
maggioranza dei presenti.
Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione
della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei
presenti.
La deliberazione che riguarda lo scioglimento dell’Associazione e
relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il
voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto
nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente
dell’Assemblea e dal Segretario.
ART. 10 Il Comitato Direttivo
Il C.D. è formato da un numero non inferiore a cinque e non superiore
a sette membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del C.D. rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei
componenti del C.D. decadano dall’incarico, il C.D. può provvedere
alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono
in carica fino allo scadere dell’intero C.D.; nell’impossibilità di
attuare detta modalità, il C.D. può nominare altri soci,
che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera
l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti
del C.D., l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo C.D.
Il C.D. nomina nel suo interno un Presidente ed il Vice-Presidente.
La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione
della composizione del Comitato Direttivo debbono risultare nel libro dei
verbali.
Al Comitato Direttivo spetta:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea,
- predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea,
- eleggere, tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente,
- nominare il Tesoriere ed il Segretario,
- deliberare sulle domande di nuove adesioni all’A.N.A.C.R.I,
- amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo
patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo,
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa
la determinazione della quota associativa annuale,
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, ricorrendo
prioritariamente ai propri soci o ad associati dei propri soci.
Il C.D. è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal
Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi, da altro membro
del C.D. eletto dai presenti.
Il C.D. è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 (un quinto) dei membri
ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni
esercizio, per deliberare in ordine bilancio consuntivo da presentare all’approvazione
dell’Assemblea. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
da recapitarsi almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione,
contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In
difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del
Comitato.
I verbali di ogni adunanza del C.D., redatti a cura del Segretario
e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono
conservati agli atti.
ART. 11 Il Presidente
Il Presidente, nominato dal C.D. ha il compito di presiedere lo stesso
nonché l’Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione
di fronte a terzi. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano
del C.D.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del C.D. e, in
caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso
dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Il Presidente resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.
ART. 12 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento
dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.
ART. 13 Il Segretario
Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo Il Segretario affianca
il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Segretario compete
la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Comitato
Direttivo. Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea
e del Comitato Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la
documentazione relativa all’Associazione.
ART. 14 Il Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo. Resta in carica 2
anni ed è rieleggibile. Cura l'incasso delle quote annuali versate
dai soci e tiene i registri delle entrate e delle uscite. Su delega del
C.D. può disporre della liquidità e potrà provvedere
alle operazioni di cui all’articolo 10 del presente statuto,
ART. 15 Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre componenti effettivi
e due supplenti e sono eletti dall’Assemblea dei Soci con il voto
della maggioranza assoluta dei soci, scelti tra gli iscritti con provata
esperienza.
Possono essere scelti anche tra esterni all’Associazione, durano
in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla gli atti amministrativi
dell’Associazione, vigila sulla regolarità del rendiconto
economico e finanziario proponendo eventuali correzioni, modifiche, indicazioni
per il buon funzionamento dell’aspetto amministrativo dell’Associazione.
Il Collegio provvede a redigere la relazione al bilancio da sottoporre
all’Assemblea in sede di approvazione del medesimo.
Ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione
e di controllo sull’amministrazione.
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno un Presidente.
Il Collegio partecipa a tutte le riunioni del C.D., senza diritto
di voto.
ART. 16 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’organismo che contribuisce
alla tutela dei principi ispiratori dell’A.N.A.C.R.I e all’attuazione
delle disposizioni e ordinamenti dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri, oltre alle funzioni disciplinari, ha altresì lo
scopo di formulare proposte per il superamento dei conflitti tra gli organismi
dirigenti ed adottare misure per risolverli, di esprimere pareri sulla
corretta interpretazione e attuazione delle norme statutarie.
I provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono, per gli associati,
definitivi e vincolanti.
Il ricorso alle misure disciplinari va considerato come rimedio estremo
a inadempienze statutarie ed a situazioni di pregiudizio dell’immagine
dell’Associazione non risolvibili con il confronto politico.
Il Collegio dei Probiviri ha competenza su tutti i livelli dell’Associazione
ed è composto di cinque membri e due supplenti eletti dall’Assemblea
dei Soci con la maggioranza assoluta dei voti dei delegati. I membri del
Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcun altro incarico all’interno
dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri ha funzione d’organo giudicante, circa
qualsiasi controversia sorga tra singoli soci, tra un socio e la Associazione,
tra soci e il C.D. od altra persona od organismo dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri ha l’obbligo di esaminare la questione
con il massimo d’obiettività, sentendo le parti in causa e
di emettere un giudizio che dovrà comunicare, oltre ai soggetti
e agli organismi interessati, al C.D. prendendo, se lo riterrà opportuno,
i necessari provvedimenti disciplinari che possono essere: la diffida,
la sospensione, l’espulsione entro 30 (trenta) giorni a partire da
quando gli è pervenuta la richiesta di provvedimento disciplinare.
Il Collegio dei Probiviri ha altresì funzione giudicante per i componenti
degli organismi dell’Associazione.
Il giudizio deve essere deciso a maggioranza dei componenti del Collegio
dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente
e partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni del C.D.
Il Collegio si riunisce su richiesta del Comitato Direttivo, di un
decimo dei soci o dal socio direttamente interessato alla vertenza.
ART. 17 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea,
in conformità a quanto stabilito dall’art. 9.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di
uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano
dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise
tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.
ART. 18 Norma
finale - rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento
al codice civile italiano e ad altre norme di legge vigenti in materia di
associazionismo e promozione sociale. |